Non tutti sono “costretti” a dichiarare i propri redditi. C’è chi lo deve fare ma chi è anche esonerato. Quando sussistono le condizioni per quest’ultima situazione?
Chi è esonerato dalla dichiarazione dei redditi possiede esclusivamente i seguenti redditi:
- abitazione principale, pertinenze e altri immobili non locati
- lavoro dipendente o pensione (con un unico sostituto d’imposta)
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto (con un unico sostituto d’imposta)
- redditi esenti
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
In generale è esonerato dalla dichiarazione dei redditi chi dovrebbe versare un’imposta non superiore a € 10,33, dopo il seguente calcolo:
imposta lorda -
detrazioni per carichi di famiglia -
detrazioni per redditi di lavoro -
ritenute =
< € 10,33
Con il mese di aprile prende il via ufficialmente la “grande stagione” delle dichiarazioni dei redditi. Come sai, ci sono due modelli che possono essere utilizzare allo scopo: il 730 e il Modello Unico. Quando si usa l’uno e quando l’altro?
Puoi presentare il 730 se:
- hai un lavoro dipendente o una pensione
- percepisci indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. indennità di mobilità)
- sei socio di una cooperativa di produzione e lavoro, di servizi agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sei un sacerdote della Chiesa cattolica;
- sei un giudice costituzionale, un parlamentare nazionale e sei titolare di altre cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- sei impegnato in lavori socialmente utili;
- possiedi soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013;
- sei un produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Ancora, sei compatibile con il 730 se hai percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Devi, invece, presentare il Modello Unico se:
- nel 2012 hai posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione e/o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA e/o redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5, e/o plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e/o redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2012 e/o nel 2013 non sei residente in Italia;
- nel 2013 percepisci redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
- devi presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);
- devi presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- se sei un lavoratore con contratto a tempo indeterminato, e al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli.
Se stai organizzando un pranzo (o una cena) per molte persone, ma anche per poche, e vorresti proporre un piatto originale, insolito ma anche facile e veloce da preparare, te la do io una buona idea. Prepara un bel piatto di tagliatelle al pesto di pistacchi e speck. Vediamo come si fa.

INGREDIENTI (per 4 persone):
250 gr di fettuccine all’uovo
100 gr di pesto di pistacchi
500 ml di latte
50 gr di farina 00
25 gr di burro
100 gr di speck
150 gr di treccia fresca (o mozzarella)
parmigiano grattugiato q.b.
sale q.b.
PREPARAZIONE:
Accendi il fornello sotto la pentola piena di acqua in cui vuoi cuocere la pasta. Intanto prepara la besciamella mettendo nel boccale del Bimby il latte, la farina, il burro e mezzo cucchiaino di sale: 7 minuti, 90°C, vel. 4. Butta la pasta quando l’acqua bolle, dopo averla salata adeguatamente. Mentre l’acqua cuoce sfiletta la treccia (o taglia a pezzetti la mozzarella) e trita lo speck. Unisci il pesto di pistacchio (che si vende in alcuni supermercati o in negozi di gastronomia specializzata) alla besciamella, lasciandone da parte un mestolo, e versa il tutto sulla pasta appena scolata, mescolando per bene. Ricorda di conservare un po’ di acqua di cottura nel caso in cui serva. Imburra leggermente il fondo di una teglia da forno e mettici metà pasta condita. Aggiungi lo speck tritato, la treccia sfilettata (o la mozzarella a pezzetti) e una spolverata di parmigiano grattugiato. Metti la pasta rimasta e ricopri il tutto con la besciamella messa da parte. Inforna per 30 minuti a 180°C.

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